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Imposta di bollo su fattura elettronica, cosa cambia

lentepubblica.it • 8 Gennaio 2019

imposta-di-bollo-fattura-elettronicaCon la nuova Legge di Bilancio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica, vediamo le novità per l’imposta di bollo su fattura elettronica.


Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, sono cambiate anche le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per chi ne è soggetto.

 

Secondo il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate deve rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

 

Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

 

Queste disposizioni si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

 

La e-fattura viene predisposta digitalmente, utilizzando un computer, un tablet o uno smartphone, e trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

 

La fatturazione elettronica consente di emettere, inviare e recapitare la fattura senza l’utilizzo della carta, con notevole riduzione dei costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.

 

La conservazione può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

 

Con l’introduzione della fatturazione elettronica cambia anche l’imposta di bollo da versare.

 

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ecco cosa cambia:

 

  • il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;

 

  • entro il giorno 20 del primo mese successivo deve essere effettuato il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;

 

  • il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio, presente nell’area riservata del soggetto sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate;

 

  • le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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